Per chi come me si occupa di amministrazione del personale e conosce approfonditamente il lavoro di animatore turistico, è una bella sfida disciplinare contrattualmente questa figura. In Italia abbiamo oltre mille contratti collettivi nazionali di lavoro ma la mansione di animatore turistico non è disciplinata in maniera attinente alla realtà.
Mi spiego: il CCNL (il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) turismo inquadra la mansione di animatore turistico e quindi, essendo probabilmente il principale CCNL di settore, è corretto applicarlo per inquadrare i lavoratori. Dobbiamo sottolineare che gli animatori turistici sono esclusivamente “lavoratori subordinati” ossia lavoratori dipendenti. Non vi sono altre forme contrattuali applicabili a tale prestazione lavorativa ed è pacifico che gli organi ispettivi sanzionano, anche salatamente, eventuali violazioni.
Sì, perché l’animatore turistico non può essere un lavoratore autonomo né la sua attività può essere inquadrata come una prestazione di tipo occasionale.
La difficoltà nel dare il giusto inquadramento alla mansione non è legata alla definizione che di essa danno i vari CCNL, ma risiede nella prestazione stessa. Per capirci, partiamo dall’assunto che tutti i CCNL rapportano la retribuzione alla prestazione lavorativa quantificata in “ore di lavoro”. Questo nella figura dell’animatore turistico può generare errori di valutazione che portano ad abnormi conseguenze in termini di gestione amministrativa del rapporto di lavoro. L’animatore turistico vive la sua vita all’interno del villaggio turistico e quindi è facile incappare nell’errore che l’animatore lavori 16 ore al giorno. In effetti ad una lettura superficiale questo è quello che risulta. L’animatore si sveglia alle 8 del mattino, va a fare colazione e poi, in genere, alle 9:30 inizia a lavorare. Ma non tutti iniziano alla stessa ora. Ciò che detta l’effettivo orario di lavoro è il programma di animazione. A pranzo gli animatori mangiano insieme agli ospiti, così come a cena, così come usufruiscono degli stessi servizi (bar, lavanderia, piscina, spiaggia) degli ospiti. È certo che mentre l’animatore, ad esempio, gusta un caffè al bar dopo pranzo venga avvicinato dagli ospiti con cui è inevitabile scambiare due parole: dobbiamo quindi chiederci se in quel momento l’animatore stia lavorando o meno. La risposta non può che essere negativa. L’animatore turistico è al lavoro, secondo la definizione di legge, quando svolge la sua mansione all’interno del programma d’intrattenimento. Parlare con gli ospiti al bar, al ristorante o per i viali del campeggio non può in alcun modo essere considerato lavoro e quindi orario di lavoro. Altrimenti veramente si rischia di lavorare 16 ore al giorno.
Questa introduzione risulta fondamentale per poi andare al cuore del nostro intervento: il compenso dell’animatore turistico. Il compenso è chiaramente rapportato al livello d’inquadramento (che dipende dall’esperienza e dalle competenze) nonché all’orario di lavoro effettivamente svolto. Pensiamo ad esempio ad un addetto Mini Club: il programma di lavoro prevede 2 ore di Mini Club la mattina, 2 il pomeriggio e 30 minuti di Baby Dance la sera. L’Orario massimo di questo animatore è chiaramente 4,30 ore, un part – time. L’animatore Piano bar che lavora 1 ora nel dopo pranzo, 1 ora nel pre cena e 1 ora nel dopo cena avrà un inquadramento pari a 3 ore giornaliere. Chiaramente ci sono anche quegli animatori che lavorano full time, ad esempio il capo animazione che ha il compito fondamentale di gestire l’intero team di animazione e supervisionare tutte le attività.
Ciò che veramente manca è un CCNL studiato esclusivamente per gli animatori turistici, semmai concordato con le rappresentanze delle aziende che operano come agenzie di animazione. È necessario anche per garantire tutele ad hoc per chi opera in questo settore. Non dobbiamo dimenticare che si tratta pur sempre di un contratto di appalto, dove il committente affida la realizzazione di un servizio all’agenzia di animazione. Le agenzie devono assolutamente garantire e tutelare i loro lavoratori, devono assumersi il rischio d’impresa e calcolare le variabili tipiche di un’attività imprenditoriale. Invece, troppo spesso, ci si imbatte in micro realtà nate dall’esperienza lavorativa di un capo animazione che decide di intraprendere la sua attività autonoma. Come in tutti i settori, ci si scontra con la tendenza ad abbattere i costi da parte del committente che spesso dimentica che si tratta di persone e non di cose. L’animatore turistico è una persona che lavora per rendere piacevole e qualche volta indimenticabile la vacanza di altre persone. Non potrà mai essere sostituito da una macchina o da un processo industriale. Pertanto occorre assolutamente tutelare chi sceglie questo lavoro come lavoro per la vita, ma anche chi per passare un’estate diversa decide di mettersi in gioco.
La risposta qual è? Ad oggi la risposta è una sola: la retribuzione dell’animatore è rapportata alle ore di lavoro prestate, cosi come prevede la Costituzione, le leggi ed i contratti collettivi.
Antonio Viviano
Consulente del Lavoro